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10 domande e 10 risposte sul Preposto per la sicurezza

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Nella scorsa settimana ti ho già parlato degli importanti aggiornamenti al Testo Unico per la Sicurezza, meglio conosciuto come Decreto Legislativo 81/08.

Come abbiamo già avuto modo di vedere, uno degli aspetti più rilevanti è la “responsabilizzazione” della figura del Preposto per la Sicurezza, che diviene ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”.

Veniamo ora a noi, con le domande più diffuse sul preposto a cui cerco di dare una risposta sulla base degli ultimi aggiornamenti, mettendo a disposizione la mia esperienza decennale come consulente esperta in materia di Salute e Sicurezza nelle Aziende.

1. Chi deve nominare il preposto?

L’ individuazione del Preposto è un obbligo a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente.

L’Art 18 del D. Lgs 81/08 sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente”, introduce il nuovo obbligo di:

Individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.

Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”

Il testo normativo in ogni caso non specifica, né indica, le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione, ma è certo che questa dovrà essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza del Preposto dell’incarico attribuitogli.

Il mio invito a tutte le imprese, soprattutto a quelle medio/piccole che non si sono ancora mosse per l’individuazione dei preposti, è quello di farlo e anche velocemente visto che è un reato non individuare/nominare/incaricare/comunicare chi è il preposto per la sicurezza che vigila sull’attività lavorativa dei lavoratori.

preposto per la sicurezza

Questo anche in virtù del rafforzamento dei poteri di coordinamento dell’Ispettorato nazionale del Lavoro a seguito del nuovo decreto sicurezza.

In un articolo del “Manifesto” si possono leggere i primi risultati dei controlli effettuati dalla task force del Ministero del Lavoro.

L’esito, come potevamo immaginare, è stato tutt’altro che positivo: numerose le violazioni riscontrate in materia di lavoro nero e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, molte delle quali hanno provocato la sospensione dell’attività lavorativa.

Insomma, come puoi ben capire, la sicurezza non è un gioco da ragazzi!

2. Quali sono i nuovi obblighi del preposto per la sicurezza?

Uno dei ruoli principali del preposto per la sicurezza è da sempre quello di:

Sovrintendere e vigilare… in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

Le recenti modifiche al Testo Unico per la Sicurezza, rafforzano ulteriormente il ruolo del Preposto per la sicurezza aggiungendo i seguenti obblighi:

  1. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inadempienza, il preposto per la sicurezza può interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  2. In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto per la sicurezza può interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

In primo luogo, quindi, si richiama ad un comportamento specifico del preposto per la sicurezza, che impone di intervenire per modificare e fornire le indicazioni necessarie.

Il preposto è attivo in caso di inadempienze e non può ignorare lo stato delle cose, rimandando eventuali interventi a reiterazioni del comportamento non corretto.

Inoltre, qualora il lavoratore non dovesse adeguarsi alle indicazioni che il preposto per la sicurezza ha dato a seguito di contestazione del comportamento non corretto, deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

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3. Come formalizzare l’attività del preposto?

Benché non espressamente previsto dalla legge, la registrazione delle attività di vigilanza e supervisione deve, se possibile, essere registrata per mezzo di apposita modulistica, in relazione alle attrezzature, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), sostanze chimiche, etc. effettivamente presenti nei luoghi di lavoro.

Per fare in modo che il Preposto abbia la possibilità di formalizzare e lasciare traccia scritta della sua attività di Vigilanza, rendo disponibile gratuitamente per te il Fac simile – Modulo per la Registrazione dell’Attività di Vigilanza del Preposto ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 81/2008.


Le informazioni contenute nel modulo Fac simile Registro dell’Attività di Vigilanza del Preposto sono:
  • Nominativo del Preposto alla Sicurezza
  • Data e ora di svolgimento dell’ispezione di Vigilanza e Supervisione del Preposto
  • Reparto dove è avvenuta l’attività di Vigilanza
  • Check list dell’oggetto della verifica (che potrà essere personalizzata dall’azienda, sulla base delle attrezzature, attività lavorative, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), etc.), nel quale il Preposto indicherà l’esito della verifica (che potrà essere Positivo o Negativo)
  • Indicazione se l’attività lavorativa è stata Sospesa
  • Descrizione delle Non Conformità rilevate e delle Azioni Correttive attuate
  • Resoconto degli eventuali Richiami ai Lavoratori a causa di non conformità comportamentali rilevate durante il sopralluogo del preposto.

4. La formazione dei preposti per la sicurezza è obbligatoria?

La formazione del preposto continua, per ora, ad essere regolamentata secondo quanto previsto dall’accordo stato regioni del 21 dicembre 2011, ma vengono introdotte numerose novità. Tra queste:

  1. L’obbligo di svolgere sia la formazione che l’aggiornamento esclusivamente in presenza;
  2. La periodicità dell’aggiornamento che diventa biennale, anziché quinquennale, ovvero ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Entro il 30 Giugno 2022, il nuovo Accordo Stato-Regioni definirà la durata, i contenuti minimi e le modalità previste per la formazione dei preposti per la sicurezza.

5. Il preposto per la sicurezza è sanzionabile?

Uno dei dibattiti più accesi riguarda le responsabilità penale del preposto in caso di sinistro sul luogo di lavoro.

Cosa rischia il preposto per la sicurezza per il mancato adempimento dei suoi compiti? Può essere sanzionato?

Innanzitutto, il fatto che il preposto sia gerarchicamente a un livello più basso del Datore di Lavoro, non lo esenta da eventuali sanzioni! In particolare, per i preposti che non rispettano gli obblighi di legge prevedono, a seconda del tipo di violazione posta in essere, una specifica sanzione.

Credo che questa tabella possa aiutarti a capire meglio quello di cui ti sto parlando:
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Attenzione! Agli occhi della legge, il preposto per la sicurezza non è tanto chi formalmente è stato nominato a ricoprire tale incarico, ma chi lo esercita effettivamente.

I casi in giurisprudenza sono diversi, con preposti identificati come “di fatto” e dunque condannati per omissioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro che hanno comportato infortuni gravi o anche mortali.

Alla fine dell’articolo puoi trovare esempi di Sentenze della Corte di Cassazione che lo testimoniano.

6. Posso rifiutarmi di fare il preposto?

No. Il preposto per la sicurezza è un ruolo di fatto che non prevede deleghe o nomine formali e che è da porsi in relazione ai compiti effettivamente svolti in azienda. Se si trova in una posizione tale da sovrintendere l’attività lavorativa è, di fatto, un preposto per la sicurezza.

7. I nuovi obblighi relativi al preposto per la sicurezza (designazione da parte del Datore di lavoro e interruzione dell’attività da parte del preposto) sono già in vigore?

Si, le modifiche apportate all’art 19 riguardo la designazione da parte del Datore di lavoro e l’interruzione dell’attività da parte del preposto sono già operative.

Le uniche indicazioni relative alla figura del preposto per la sicurezza che ancora non sono in vigore sono quelle relative alla biennalità dell’aggiornamento e all’obbligo della formazione in presenza, per le quali bisognerà attendere il nuovo accordo Stato-Regioni previsto per Giugno 2022.

8. Il preposto per la sicurezza può allontanarsi dal proprio reparto?

Qui entriamo in un terreno minato perchè, allo stato attuale, pochi sembrano aver chiara la definizione di preposto per la sicurezza come la persona che:

sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori…..

E’ vero che il Preposto deve avere una presenza assidua sul luogo di lavoro, più del datore di lavoro e del dirigente, al fine di assicurarsi  in modo continuo ed efficace che i lavoratori adempiono alle disposizioni loro impartite ( utilizzo D.P.I., utilizzo macchine come da disposizioni ricevute, etc..), ma ciò non significa che non può allontanarsi dal reparto dove svolge tali funzioni.

Infatti, in caso di un eventuale infortunio a un lavoratore, non è la mancata presenza del Preposto al momento dell’evento che potrebbe essere contestata, piuttosto la mancata vigilanza sull’adempimento alle istruzioni date o le errate disposizioni impartite al lavoratore.

9. Sono il datore di lavoro della mia Azienda. Posso essere anche preposto?

Si. Come ribadisco sempre ai miei clienti, la questione fondamentale non è se esistono o meno i preposti nella tua Azienda, ma piuttosto chi svolge i compiti di vigilanza previsti dall’articolo 19 del D.lgs 81/2008.

Non è vietato non avere un preposto per la sicurezza, è vietato non vigilare sui lavoratori!

Il mio consiglio per il datore di lavoro resta sempre quello di partire dalla dichiarazione, sul DVR, di chi fa la vigilanza nella propria Azienda: i preposti e/o il dirigente e/o il datore di lavoro.

Se, ad esempio, tu fossi il titolare di un negozio di abbigliamento con un dipendente, la nomina del preposto per la sicurezza potrebbe non avere senso (prevenzionistico) perchè, sei tu stesso che, essendo presente durante il lavoro, vigili ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 81.

Ovviamente, il datore di lavoro dovrà chiedersi se nella propria organizzazione uno o più preposti ci sono e, in tal caso, se sono stati già individuati o infine, se è necessario individuarne.

10. Il datore di lavoro deve formalmente nominare il preposto con lettera di nomina?

Questa è purtroppo un’area molto grigia, grigia perchè ancora non è chiaro cosa intende il legislatore con il termine “individuare” il preposto per la sicurezza.

Lasciami dire che, le ultime novità legislative non hanno di certo scoperto il ruolo del preposto, ma hanno solo formalizzando dei compiti che, in realtà, erano noti ed espletati dalla notte dei tempi, almeno nelle aziende con un minimo di organizzazione.

Come esperta in materia di Salute e Sicurezza, qual è la mia posizione a riguardo?

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A meno che non si voglia far piovere sanzioni sul datore di lavoro, come consulente per la sicurezza dirò sempre all’azienda: occorre procedere con le nomine scritte dei preposti!

Il nuovo articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, non fa altro che rafforzare l’obbligo del datore di lavoro e del dirigente di individuare espressamente per iscritto il preposto per la sicurezza.

La legge lascia libertà di forma all’azienda su come individuare il preposto, cosa peraltro che moltissime mie aziende fanno da decenni senza alcun problema.

 

 

 

Personalmente ritengo che tali modifiche vadano accolte positivamente in quanto il ruolo del preposto per la sicurezza è di fondamentale importanza, quindi, occorre uno sforzo maggiore per assicurare a tale figura le reali conoscenze e competenze per sovraintendere il lavoro altrui garantendone la salute e la sicurezza sul lavoro.

E tu, hai bisogno di formare i tuoi preposti? Scopri cosa posso fare per te

In questo articolo ho risposto alle domande più frequenti che mi vengono rivolte dai miei clienti sulle attribuzioni del preposto.

Sento ancora oggi imprese che non nominano i preposti per non fare loro i corsi specifici di formazione, e risparmiare. Davvero assurdo visto che ogni azienda può formare i suoi dipendenti a costo zero! Ma come diceva il celebre Einstein:

La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettando risultati diversi

Vuoi scoprire come fare? Chiedimi subito una consulenza gratuita e ti illustrerò la mia offerta formativa.1Avanti tutta preposti per la sicurezza!

A presto,

Nadia

 

 

Link utili:

Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 22271 del 8 giugno 2021

Corte di Cassazione – Sentenza n. 37564 del 15 ottobre 2021

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n.13334 del 22 marzo 2018